Il regime europeo delle sanzioni contro la Russia entra in una nuova fase per le imprese di criptovalute. Dal 25 agosto 2026, cittadini russi e persone residenti in Russia non possono possedere o controllare, direttamente o indirettamente, un’impresa di servizi su cripto-attività stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea. Il divieto riguarda anche la partecipazione agli organi di amministrazione o di governo delle società interessate.
La novità deriva dal ventunesimo pacchetto di sanzioni adottato dal Consiglio dell’Unione europea il 23 luglio 2026 e dalla successiva entrata in applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento europeo 2026/1848. Il provvedimento amplia una restrizione già esistente e la estende all’intero perimetro dei servizi regolati dal Markets in Crypto-Assets Regulation, il quadro europeo meglio noto come MiCA.
Dal controllo delle transazioni alla struttura societaria
Il punto centrale della misura è che non si tratta soltanto di un nuovo obbligo di screening sulle transazioni. Per le società autorizzate o attive nel perimetro MiCA, il problema riguarda direttamente la struttura proprietaria e la governance. Gli operatori devono quindi verificare chi detiene le partecipazioni, chi esercita il controllo effettivo e chi ricopre incarichi negli organi societari.
La disposizione interessa tutti i servizi descritti dalla normativa europea sulle cripto-attività. Il perimetro comprende, tra gli altri, la custodia e l’amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti, la gestione di piattaforme di negoziazione, lo scambio tra cripto-attività e valute ufficiali, lo scambio tra differenti cripto-attività, l’esecuzione e la trasmissione di ordini, il collocamento, la consulenza, la gestione di portafogli e i trasferimenti effettuati per conto dei clienti.
Rispetto alle misure precedenti, l’estensione è significativa soprattutto per i servizi che non comportano necessariamente un rapporto diretto con una piattaforma o con un intermediario russo. Una società europea può essere pienamente soggetta al divieto anche se non intrattiene rapporti operativi con controparti russe, qualora la sua proprietà o la sua governance risultino riconducibili a soggetti rientranti nelle categorie sanzionate.
Gli adempimenti per i fornitori autorizzati
Per i crypto-asset service provider europei, la nuova regola introduce un livello aggiuntivo di controllo rispetto agli obblighi già previsti da MiCA, dalla disciplina antiriciclaggio e dalle norme sulle sanzioni internazionali. Le verifiche dovranno concentrarsi sui registri degli azionisti, sui titolari effettivi, sugli accordi di controllo e sulla composizione degli organi direttivi.
Il controllo non potrà essere limitato alla fase di autorizzazione. Le società dovranno mantenere aggiornate le informazioni nel tempo, considerando che cambiamenti nella proprietà, nei patti parasociali o nella composizione del consiglio di amministrazione possono modificare il profilo di conformità dell’impresa.
La regola è particolarmente rilevante per le aziende crypto che hanno scelto un singolo Stato membro come sede per ottenere l’autorizzazione MiCA e offrire poi i propri servizi negli altri Paesi dell’Unione attraverso il passaporto europeo. Una criticità nella struttura proprietaria o nella governance della società autorizzata può infatti avere conseguenze sull’intera operatività transfrontaliera.
Il collegamento con l’elusione delle sanzioni
Il divieto sulla proprietà e sul controllo societario si aggiunge alle restrizioni sulle transazioni con alcune piattaforme crypto e con fornitori di servizi finanziari individuati dall’Unione come strumenti di elusione delle sanzioni contro la Russia.
Il pacchetto adottato dal Consiglio ha esteso il divieto di transazione a 14 piattaforme legate ai servizi crypto e finanziari, con sedi in diverse giurisdizioni esterne all’Unione europea. La misura comprende anche un nuovo strumento che consente, in determinate circostanze, di vietare le transazioni con l’intero comparto crypto di un Paese terzo qualora il Consiglio ritenga che quel Paese non impedisca in modo sistematico l’utilizzo dei propri servizi per aggirare le restrizioni europee.
Questo meccanismo non equivale ancora a un divieto generalizzato verso uno Stato specifico: l’elenco dei Paesi destinatari della misura risulta al momento vuoto. Tuttavia, il suo inserimento nella normativa crea un possibile livello di escalation. L’Unione non si limita più a colpire singole piattaforme, ma si dota di uno strumento potenzialmente applicabile a interi ecosistemi nazionali.
Implicazioni per il mercato europeo
Per gli investitori e gli utenti europei, l’effetto più immediato potrebbe essere un rafforzamento dei controlli sugli intermediari autorizzati. I fornitori MiCA saranno incentivati a verificare con maggiore frequenza l’origine dei fondi, la provenienza delle attività e i collegamenti societari delle controparti, soprattutto quando sono coinvolti operatori esterni all’Unione.
Questa evoluzione può aumentare i tempi di onboarding, i costi di conformità e il numero di transazioni sottoposte a revisione manuale. In alcuni casi, i trasferimenti provenienti da piattaforme soggette a divieto possono essere respinti o congelati, senza possibilità di restituire automaticamente i fondi al mittente o di accreditarli sul wallet del destinatario.
Per il settore, la conseguenza più ampia è l’avvicinamento tra regolamentazione crypto, antiriciclaggio e politica estera. MiCA nasce come disciplina per autorizzare gli operatori, proteggere i clienti e uniformare il mercato europeo. Le nuove sanzioni dimostrano però che la licenza MiCA non esaurisce gli obblighi di un intermediario: gli operatori devono anche rispettare i divieti geopolitici dell’Unione e dimostrare di non offrire infrastrutture utili all’elusione delle sanzioni.
La linea europea appare quindi orientata verso un modello nel quale l’autorizzazione regolamentare, la trasparenza proprietaria e il controllo dei flussi finanziari diventano elementi inseparabili. Per le società crypto che intendono operare in Europa, la conformità non riguarda più soltanto prodotti, clienti e sistemi informatici, ma anche l’identità dei soggetti che possiedono e dirigono l’impresa.


