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Europa

Sanzioni UE, dal 13 agosto scattano nuovi divieti sulle piattaforme crypto legate all’elusione della Russia

Le nuove misure europee ampliano il perimetro delle sanzioni contro i servizi crypto utilizzati per aggirare i divieti verso Mosca. Alcuni divieti sono entrati in vigore il 13 agosto…

di Redazione · 13 ago 2026 · 5 letture
Sanzioni UE, dal 13 agosto scattano nuovi divieti sulle piattaforme crypto legate all’elusione della Russia

Da giovedì 13 agosto 2026 l’Unione europea applica una nuova parte delle misure contenute nel ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, con un rafforzamento specifico sul fronte delle criptovalute. Il provvedimento introduce ulteriori divieti di transazione nei confronti di operatori finanziari e piattaforme crypto considerate rilevanti per l’elusione delle restrizioni europee.

La novità non modifica il funzionamento generale del regolamento MiCA, né introduce un divieto generalizzato sulle criptovalute in Europa. Interviene invece sul rapporto tra servizi per le cripto-attività, sanzioni economiche e contrasto ai circuiti utilizzati per mantenere l’accesso della Russia a infrastrutture finanziarie internazionali.

Il nuovo fronte delle sanzioni europee

Il Consiglio dell’Unione europea aveva adottato il ventunesimo pacchetto di sanzioni il 23 luglio 2026. Tra le misure annunciate figurava l’estensione del divieto di transazione a 14 piattaforme collegate ai servizi crypto e con sede in Paesi terzi, tra cui Georgia, Panama, Emirati Arabi Uniti, Isole Marshall, Kirghizistan e Bielorussia.

Secondo la motivazione contenuta nella normativa europea, dopo il divieto di operare con i fornitori di servizi crypto stabiliti in Russia, soggetti russi avrebbero fatto ricorso a piattaforme situate in giurisdizioni esterne all’Unione. L’obiettivo dichiarato delle nuove misure è quindi colpire i canali di intermediazione considerati funzionali alla violazione o all’aggiramento delle sanzioni già in vigore.

Il regolamento introduce inoltre la possibilità di vietare integralmente le transazioni tra operatori dell’Unione e fornitori di servizi per le cripto-attività stabiliti in determinati Paesi terzi. Non si tratta dunque soltanto di inserire singole società in un elenco di soggetti sottoposti a restrizioni: il nuovo meccanismo può estendersi a intere giurisdizioni individuate dal Consiglio come incapaci, in modo sistematico e persistente, di impedire l’utilizzo dei propri operatori per eludere le misure europee.

Le misure diventate operative il 13 agosto

Il testo del regolamento indica il 13 agosto 2026 come data di entrata in vigore per alcune delle nuove designazioni. Tra gli operatori e le entità aggiunti figurano A7 Nigeria, A7 Africa e PilotFinance, oltre a soggetti finanziari con sede in Paesi terzi. Altri fornitori crypto inseriti nello stesso pacchetto, tra cui Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, HTX ed EXMO, risultano invece associati alla data del 23 agosto 2026.

La distinzione tra le diverse date è rilevante per gli intermediari europei. Banche, exchange, società di pagamento, custodial wallet provider e altri operatori devono verificare non soltanto la denominazione commerciale della controparte, ma anche l’entità giuridica coinvolta, la sede e la data di applicazione della specifica misura.

Per gli utenti europei, l’effetto più concreto potrebbe riguardare i trasferimenti verso o da piattaforme colpite dai divieti. Le operazioni possono diventare impossibili o essere sottoposte a blocchi, verifiche aggiuntive e procedure di chiusura dei rapporti. Le misure, tuttavia, non equivalgono automaticamente alla confisca dei fondi degli utenti: la disciplina prevede deroghe e autorizzazioni limitate per consentire, in determinate circostanze, il ritiro di somme e la conclusione ordinata di contratti o rapporti esistenti.

Dal 25 agosto una stretta sulla governance dei CASP

Un secondo elemento del provvedimento entrerà in applicazione il 25 agosto 2026. Da quella data il divieto che impedisce a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia di possedere, controllare o ricoprire incarichi negli organi direttivi di alcune società crypto stabilite nell’Unione sarà esteso oltre i servizi di wallet, conto e custodia.

La restrizione riguarderà anche gli altri servizi per le cripto-attività definiti dal regolamento MiCA. Il riferimento comprende quindi, in base all’attività esercitata, servizi come esecuzione e trasmissione di ordini, gestione di piattaforme di trading, scambio di cripto-attività, consulenza, gestione di portafogli e trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti.

La norma non vieta in assoluto a una società europea autorizzata ai sensi di MiCA di operare nel mercato crypto. Stabilisce però un limite sulla possibilità che soggetti russi mantengano posizioni di controllo o ruoli negli organi di gestione di tali imprese. Per i CASP autorizzati nell’Unione, la verifica della struttura proprietaria e della governance diventa così parte integrante della conformità alle sanzioni, oltre agli obblighi già previsti da MiCA, antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Perché la decisione conta per il mercato europeo

La decisione rafforza la sovrapposizione tra regolamentazione crypto e politica sanzionatoria. MiCA stabilisce i requisiti per operare legalmente nel mercato europeo, ma una licenza o un’autorizzazione non escludono l’applicazione di misure restrittive adottate per ragioni di sicurezza e politica estera.

Per gli exchange e i fornitori di servizi, questo significa che la conformità non può essere valutata esclusivamente sulla base della presenza nel registro MiCA o dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità nazionale competente. Diventano altrettanto importanti i controlli sulle controparti, sui flussi transfrontalieri, sulla titolarità effettiva e sui legami con operatori sottoposti a sanzioni.

La stretta può inoltre accelerare la segmentazione del mercato europeo. Le piattaforme che intendono servire clienti nell’Unione dovranno dimostrare di essere in grado di filtrare controparti e transazioni collegate a entità sanzionate, anche quando il servizio è prestato attraverso società situate fuori dall’UE. Per gli operatori più piccoli, l’aumento dei costi di compliance potrebbe rendere meno conveniente mantenere collegamenti con determinate giurisdizioni o offrire servizi ad alta complessità transfrontaliera.

La conseguenza più ampia, sul piano regolamentare, è il passaggio da una logica centrata soltanto sull’autorizzazione del prestatore a un controllo più esteso dell’intera catena operativa. Nel mercato europeo delle cripto-attività, la domanda non sarà più soltanto se un intermediario è autorizzato, ma anche con chi opera, quali flussi gestisce e se la propria infrastruttura può essere utilizzata per aggirare le sanzioni dell’Unione.

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