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Banca d’Italia rafforza i controlli sui trasferimenti crypto legati a soggetti sanzionati

La Banca d’Italia richiama banche, prestatori di servizi di pagamento e operatori crypto sull’obbligo di verificare i trasferimenti di fondi e cripto-attività prima dell’esecuzione, senza…

di Redazione · 07 set 2026 · 8 letture
Banca d’Italia rafforza i controlli sui trasferimenti crypto legati a soggetti sanzionati

La Banca d’Italia alza il livello di attenzione sui controlli relativi alle misure restrittive dell’Unione europea e nazionali. In una comunicazione pubblicata il 7 settembre 2026, l’autorità richiama gli intermediari vigilati a verificare l’adeguatezza dei presìdi utilizzati per individuare rapporti e operazioni riconducibili a soggetti sottoposti a sanzioni, includendo espressamente i trasferimenti di cripto-attività.

Il documento interessa direttamente anche i prestatori di servizi per le cripto-attività, i cosiddetti CASP, oltre a banche e prestatori di servizi di pagamento. L’obiettivo della Banca d’Italia è assicurare che i controlli siano coerenti con gli Orientamenti emanati dall’Autorità bancaria europea e con il quadro europeo che disciplina i trasferimenti di fondi e crypto.

Controlli prima dell’esecuzione del trasferimento

Il punto centrale della comunicazione riguarda la verifica dei dati associati alle operazioni. I controlli devono essere effettuati sulla clientela al momento dell’instaurazione del rapporto e successivamente quando si verificano eventi rilevanti, come l’introduzione di nuove misure restrittive europee o una variazione dei dati anagrafici.

Per i singoli trasferimenti di fondi e di cripto-attività, la verifica deve avvenire prima dell’esecuzione dell’operazione. Il controllo deve riguardare sia l’ordinante sia il beneficiario, con l’obiettivo di individuare eventuali corrispondenze con i nominativi inseriti nelle liste dei soggetti designati.

La Banca d’Italia richiama inoltre l’attenzione sull’aggiornamento delle liste utilizzate dagli intermediari, sui dati da confrontare e sulla configurazione dei sistemi automatici di screening. Le procedure devono essere sottoposte a una rivalutazione periodica, mentre le evidenze prodotte dai sistemi devono essere gestite secondo modalità coerenti con il rischio individuato.

Nessuna soglia minima per i trasferimenti crypto

Un aspetto particolarmente rilevante per il settore crypto è l’assenza di una soglia minima di importo al di sotto della quale i trasferimenti possano essere esclusi dai controlli. In altri termini, gli operatori non possono limitare lo screening sulla base del valore dell’operazione, se tale limitazione impedisce di individuare rapporti o trasferimenti riconducibili a soggetti sanzionati.

La prescrizione riguarda il principio di controllo e non implica che ogni operazione debba necessariamente essere bloccata. L’eventuale congelamento dei fondi o delle risorse economiche e le comunicazioni alle autorità competenti scattano quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa applicabile. La comunicazione della Banca d’Italia distingue quindi tra l’obbligo di effettuare la verifica e le conseguenze che possono derivare dall’esito del controllo.

Il ruolo degli Orientamenti EBA

La Banca d’Italia ricorda che il Regolamento europeo sui trasferimenti di fondi e di determinate cripto-attività ha richiesto a prestatori di servizi di pagamento e CASP l’adozione di politiche, procedure e controlli interni destinati ad assicurare il rispetto delle misure restrittive.

Gli Orientamenti EBA 2024/15, richiamati nel documento, sono in vigore dal 30 dicembre 2025. Le indicazioni riguardano in particolare il modo in cui gli intermediari devono verificare la presenza di rapporti con soggetti destinatari di provvedimenti sanzionatori e come devono calibrare i sistemi automatici di controllo.

La calibrazione deve trovare un equilibrio tra due esigenze: ridurre la produzione di falsi positivi, che possono generare blocchi o richieste di verifica non necessari, e mantenere una capacità effettiva di individuare i soggetti designati. La Banca d’Italia sottolinea tuttavia che la ricerca di una maggiore efficienza non può tradursi nell’introduzione di soglie di importo che escludano determinate operazioni.

Impatto per exchange e custodi italiani

Per gli operatori crypto autorizzati o vigilati in Italia, il richiamo dell’autorità rappresenta un’indicazione operativa sui sistemi di compliance. Exchange, custodi e altri CASP dovranno verificare che le soluzioni utilizzate per lo screening, comprese quelle sviluppate o fornite da soggetti terzi, siano in grado di sottoporre a controllo i trasferimenti senza filtri basati esclusivamente sull’importo.

La verifica non riguarda soltanto l’accesso o l’apertura di un conto. Il perimetro comprende anche le singole movimentazioni, con un controllo dei dati dell’ordinante e del beneficiario prima che il trasferimento venga eseguito, salvo i casi specifici previsti dalla disciplina europea per alcune tipologie di pagamenti.

La comunicazione assume quindi rilievo in una fase in cui il quadro MiCA è diventato pienamente operativo e gli operatori italiani sono chiamati a dimostrare non solo di possedere un’autorizzazione, ma anche di disporre di procedure interne adeguate. Per il mercato crypto, il tema non è limitato alla lotta contro il riciclaggio: riguarda anche l’applicazione concreta delle sanzioni finanziarie e il contrasto ai tentativi di elusione attraverso canali digitali.

Una responsabilità più ampia per gli intermediari

La Banca d’Italia ricorda infine che la violazione degli obblighi relativi alle misure restrittive, già soggetta a sanzioni amministrative, ha assunto anche rilevanza penale in seguito alle modifiche legislative intervenute alla fine del 2025.

Il messaggio rivolto agli intermediari è perciò chiaro: i controlli devono essere aggiornati, proporzionati al rischio e applicati anche ai trasferimenti di cripto-attività. L’autorità non introduce con questa comunicazione una nuova categoria di cryptoasset né modifica il perimetro del MiCA, ma chiarisce le aspettative di vigilanza sui presìdi necessari per impedire che fondi e token vengano trasferiti a soggetti colpiti da sanzioni europee o nazionali.

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