La supervisione europea sul riciclaggio entra nella fase operativa e coinvolge direttamente anche il mercato delle criptovalute. L’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, AMLA, sta raccogliendo dalle autorità nazionali i dati necessari per individuare gli intermediari finanziari attivi in almeno sei Stati membri e potenzialmente destinati alla vigilanza diretta a livello europeo.
Secondo l’aggiornamento pubblicato il 4 settembre, il registro degli operatori autorizzati nell’Unione comprende 330 crypto-asset service provider, o CASP, dei quali 178 rientrerebbero già nel perimetro preliminare degli operatori eleggibili sulla base della loro presenza transfrontaliera. Il dato non equivale a una selezione definitiva e non significa che tutti questi soggetti passeranno sotto la supervisione diretta di AMLA.
La differenza è rilevante. L’Autorità dovrà prima completare la raccolta e la verifica delle informazioni, applicare la metodologia comune per la valutazione del rischio e quindi selezionare gli intermediari considerati più esposti sotto il profilo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La lista provvisoria degli operatori eleggibili è attesa entro la fine di settembre 2026.
Come funzionerà la nuova vigilanza
Il nuovo sistema nasce dal pacchetto europeo antiriciclaggio approvato nel 2024 e non sostituisce il regolamento MiCA. Le due architetture operano su piani diversi, anche se nella pratica finiranno per sovrapporsi in parte.
MiCA disciplina l’autorizzazione, l’organizzazione, la condotta, la custodia e i requisiti prudenziali dei fornitori di servizi per le cripto-attività. AMLA, invece, avrà il compito di rafforzare e rendere più uniforme la vigilanza sui presidi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Per i CASP più grandi o più esposti al rischio, ciò potrà significare un rapporto diretto con l’autorità europea, invece di una supervisione esclusivamente nazionale.
Il criterio territoriale è uno degli elementi centrali. Un intermediario finanziario che opera, attraverso sedi fisiche o prestazione transfrontaliera di servizi, in almeno sei Paesi dell’Unione può rientrare nel processo di valutazione. Tuttavia, la presenza geografica non sarà sufficiente da sola: la selezione dipenderà anche dal profilo di rischio residuo, calcolato considerando la tipologia dei clienti, i prodotti e i servizi offerti, i canali distributivi, le transazioni e l’efficacia dei controlli interni.
Per gli operatori crypto la soglia dei sei Stati membri assume un peso particolare. Il modello di business degli exchange, dei custodi e degli intermediari digitali è infatti naturalmente transfrontaliero. Un CASP autorizzato in un singolo Paese può offrire i propri servizi in altri Stati grazie al passaporto europeo previsto da MiCA, senza dover creare una rete di filiali locali. Questo amplia rapidamente il numero di imprese potenzialmente rilevanti per AMLA.
Il nodo della proporzionalità
La fase di selezione potrebbe però aprire un confronto sulla proporzionalità dei criteri. La categoria dei CASP comprende infatti realtà molto diverse: grandi piattaforme internazionali, operatori specializzati nella custodia, società che forniscono soltanto servizi di trasferimento e intermediari con volumi limitati.
Applicare automaticamente il criterio della presenza in almeno sei Stati membri rischierebbe di includere nel bacino di eleggibilità anche imprese di dimensione ridotta, che operano in più Paesi principalmente per effetto del passaporto MiCA ma non presentano necessariamente un livello di rischio comparabile a quello dei maggiori exchange.
Per questo motivo, la selezione finale dovrà distinguere tra la semplice operatività transfrontaliera e l’effettiva rilevanza in termini di rischio. La metodologia europea dovrebbe considerare non soltanto il numero di giurisdizioni servite, ma anche il volume delle transazioni, la struttura della clientela, l’esposizione verso Paesi terzi, l’uso di strumenti con maggiore grado di anonimato e la solidità dei sistemi di controllo.
Il tema è già particolarmente sensibile per l’industria crypto, perché le piattaforme digitali possono raggiungere clienti in numerosi Stati senza una presenza fisica equivalente. Nel loro caso, indicatori costruiti per il sistema finanziario tradizionale potrebbero produrre risultati eccessivamente ampi se non adattati alle caratteristiche operative dei servizi basati su blockchain.
Cosa cambia per exchange e clienti europei
Nel breve periodo, l’avvio della procedura non modifica le autorizzazioni MiCA già rilasciate e non impone ai clienti di cambiare piattaforma. La selezione AMLA sarà infatti progressiva: la prima procedura dovrebbe svolgersi nel 2027, mentre il trasferimento degli operatori selezionati alla supervisione diretta è previsto dal 2028.
Per gli exchange e gli altri CASP, tuttavia, la raccolta dei dati rappresenta un passaggio concreto verso un sistema di controllo più centralizzato. Gli operatori dovranno dimostrare non solo di possedere un’autorizzazione europea, ma anche di poter gestire in modo coerente i rischi derivanti dalla clientela transfrontaliera, dai trasferimenti internazionali e dall’utilizzo di infrastrutture tecnologiche distribuite.
La supervisione diretta potrebbe aumentare la pressione sui costi di compliance, soprattutto per le imprese che operano in molti Paesi e che oggi si confrontano con autorità nazionali, prassi differenti e richieste documentali non sempre uniformi. D’altra parte, un’autorità europea unica potrebbe ridurre la frammentazione e rendere più omogenei i criteri applicati agli operatori che offrono gli stessi servizi in più giurisdizioni.
Per gli utenti, l’effetto più importante potrebbe essere indiretto. Una maggiore uniformità nei controlli antiriciclaggio dovrebbe rafforzare la capacità delle autorità di individuare strutture opache, flussi sospetti e modelli operativi che sfruttano le differenze tra i Paesi membri. Non si tratta però di una garanzia contro le perdite derivanti dall’investimento in criptovalute: la vigilanza AMLA riguarda la legalità e la trasparenza dei flussi finanziari, non la performance degli asset digitali né la solvibilità automatica di ogni piattaforma.
Il passaggio decisivo sarà nel 2027
La pubblicazione della lista provvisoria attesa entro settembre costituirà il primo indicatore della portata effettiva del nuovo regime. Sarà necessario capire quanti CASP verranno considerati realmente eleggibili dopo la verifica dei dati e quanti, tra questi, saranno poi selezionati sulla base del rischio.
Il numero di 178 operatori evidenzia comunque una caratteristica strutturale del mercato europeo: il perimetro antiriciclaggio tende a diventare sovranazionale nello stesso momento in cui MiCA rende più semplice l’offerta transfrontaliera dei servizi crypto. Per gli intermediari, la fase dell’autorizzazione nazionale come punto di arrivo lascia quindi spazio a un modello nel quale la qualità dei controlli, la tracciabilità delle operazioni e la capacità di sostenere una vigilanza europea diventano elementi decisivi per operare nel mercato unico.


